Gli obblighi dei fabbricanti (che la legge associa a quelli dei fornitori) sono di produrre, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro che siano rispondenti alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In generale i costruttori debbono immettere sul mercato attrezzature che rispettino i RES dell’allegato 1 della direttiva macchine (recepita in Italia con il DPR 459/96) oppure che rispettino norme armonizzate e disposizioni equivalenti “pertinenti”- (art. 3, commi 1 e 2 del DPR 459/96).
In merito alle vibrazioni e in sintesi i costruttori hanno l’obbligo di far si che:
- § la macchina sia progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni emesse siano ridotti al livello minimo, in particolare alla fonte, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi (punto 1.5.9 di Allegato 1 della direttiva macchine).
- § per talune categorie di macchine portatili tenute e/o condotte a mano, esse siano accompagnate sul libretto d’uso e manutenzione dal valore di accelerazione HAV emessa quando superi i 2,5 m/s² definito secondo le norme di collaudo appropriate. Se l'accelerazione non supera 2,5 m/s², occorre segnalarlo. In mancanza di norme di collaudo applicabili, il fabbricante deve indicare i procedimenti di misura applicati e le condizioni nelle quali sono state eseguite dette misure.
- § se la macchina è dotata di cabina per il posto di guida, quest'ultima deve essere progettata, costruita e/o attrezzata in modo da ridurre le vibrazioni;
- § il sedile deve essere progettato per ridurre le vibrazioni al livello più basso ragionevolmente possibile (punto3.2.2.)
- § nelle istruzioni per l’uso vanno infine indicate:
- per HAV il valore di awsum quando superi 2,5 m/s²; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s², occorre indicarlo;
per WBV il valore di awmax quando superi 0,5 m/s²; se tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s², occorre indicarlo;