Studio Sanitas offre i servizi di assistenza e di consulenza (ai sensi D.lgs. 81/08) nella gestione del sistema aziendale: monitorando la conformità legislativa relativa agli obblighi di legge nell’ambito di un efficace modello organizzativo; predisposizione del DVR con particolare riguardo alla sicurezza di macchine, impianti, luoghi di lavoro nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Studio Sanitas effettua altresì le indagini strumentali per la valutazione dell’esposizione ad agenti chimici (polveri, nebbie) ed altre sostanze presenti negli ambienti di lavoro. Le indagini strumentali vengono effettuate anche per valutare l’esposizione dei lavoratori agli agenti fisici (rumore, vibrazioni, microclima). Assunzione dell’incarico di RSPP esterno.
Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi ed elaborazione sistema deleghe aziendali (art. 16 D.lgs. 81/2008) D.Lgs. 81/08, titolo IV (cantieri temporanei o mobili): consulenza, assunzione del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in fase di esecuzione, e di responsabile dei lavori. Valutazioni specifiche relative ai rischi aziendali e stesura dei relativi documenti di valutazione del rischio. Audit della situazione aziendale in merito a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente. Consulenza in merito agli adempimenti previsti dal D.lgs. 17/2010 “Direttiva Macchine”. Verifiche degli impianti di messa a terra (DPR 462/01) – Aut. Min. Prot. N. 0132952 del 02/08/2013.
Verifiche delle attrezzature di cui al D.Lgs 81/08 e smi all. VII e del DM 11.04.2011 (relativamente ai gruppi SC lett. a), b), c) e GVR lett. a1), a4)). Organizzazione di un sistema di gestione della sicurezza (OHSAS 18001 e Linee Guida UNI-INAIL). Consulenza in merito alla prevenzione incendi (D.lgs. 81/08 e succ. modifiche – D.M. 10.03.98 – D.P.R. 151/2011 – D.M. 03.08.2015)): Radioprotezione (D.lgs. 230/95): consulenza e gestione degli obblighi di cui al D.lgs. 230/95. Consulenza ed espletamento degli adempimenti previsti dal D.lgs. 105/15 “SEVESO TER”. Rapporti con enti di controllo (consulenza tecnica per infortuni sul lavoro – assistenza nei procedimenti giudiziari – predisposizione di memorie tecniche a difesa aziendale).
Lo Studio Sanitas predispone fascicolo tecnico e manuale d’uso in merito agli adempimenti previsti dalla “Direttiva Macchine” per la marcature CE di macchine e impianti; espleta le pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni in materia di prevenzioni incendi (SCIA; CPI) e dà assistenza per l’ottenimento delle certificazioni ISO 9001 e 45001, ma anche in merito agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 105/15 (SEVESO III).
Lo studio Sanitas offre consulenza per infortuni sul lavoro con assistenza legale nei procedimenti giudiziari riguardanti infortuni sul lavoro ed incidenti ambientali predisponendo le relative memorie tecniche a difesa aziendale. Il servizio legale operativo nello Studio Sanitas elabora i sistemi di procure e di deleghe afferenti le responsabilità della sicurezza sul lavoro.
Lo Studio Sanitas è autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico per effettuare le verifiche sugli impianti elettrici (D.P.R. 462/01) e dal Ministero del Lavoro per le verifiche sugli apparecchi di sollevamento e sui recipienti in pressione.
Contesto normativo di riferimento
La verifica della rispondenza delle attrezzature di lavoro ai requisiti di sicurezza di legge (ex artt. 70, comma 1 e 2, e 71, comma 3, del D.Lgs.81/2008) costituisce l’adempimento principe rientrante nella sfera di Responsabilità del Datore di Lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Dalla lettura del testo si individuano sostanzialmente due classi di attrezzature: 1. attrezzature di lavoro costruite in presenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive europee; 2. attrezzature messe a disposizione dei lavoratori in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o realizzate antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le prime devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive europee, mentre le seconde ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato del D.Lgs 81/08 (accettando, ove pertinenti per data di costruzione, anche la conformità al DPR 547/55 ovvero all’art. 28 del D.Lgs 626/94 e smi). Ad integrazione di quanto sopra va detto che la normativa tecnica ha sviluppato nel tempo molte norme relative alla sicurezza che in parte risultano essere “armonizzate”, ovvero redatte su mandato della “Comunità Europea”. Tali norme si strutturano in tre livelli: di tipo A (concetti fondamentali, principi di progettazione e aspetti generali ai fini della sicurezza che possono essere applicati a tutti i macchinari); di tipo B (B1 e B2) (aspetti di sicurezza o mezzi di protezione che possono essere usato su un’ampia gamma di macchinari); di tipo C (relative ai requisiti di sicurezza per una particolare macchina o gruppo di macchine). Laddove esistano norme di tipo C, il rispetto delle stesse è “presunzione” (o garanzia) di conformità dei requisiti di sicurezza per l’attrezzatura in oggetto. Le analisi delle attrezzature di lavoro effettuate dallo Studio Sanitas sono eseguite sulla base delle indicazioni delle norme armonizzate relative alla specifica attrezzatura, il rispetto alle quali costituisce presunzione di conformità alla direttiva macchine. Il vantaggio dell’utilizzo delle norme armonizzate nell’analisi è però un altro: mentre le indicazioni di legge sono spesso generiche e lasciano troppa libera interpretazione a chi le deve applicare (e anche a chi ne verifica l’applicazione in campo), le norme sono più dettagliate e,
all’interno di specifici punti, permettono l’applicazione di varie modalità alternative per rispettare i requisiti di sicurezza. Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che l’adozione di una metodologia di analisi delle attrezzature di lavoro basata sulla verifica delle indicazioni di cui alle norme armonizzate comporta da un lato la presunzione di conformità alle prescrizioni di cui alla direttiva comunitaria di prodotto applicabile (una macchina che rispetta le indicazioni della norma tecnica armonizzata è di fatto conforme alla direttiva e quindi può essere marcata CE), dall’altro la possibilità di utilizzo di modalità differenti di protezione dai rischi (secondo la logica riduzione-difesa-avviso caratteristica della direttiva macchine), ed infine l’utilizzo di modalità di protezione normate e non scelte a discrezione. Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro nelle modalità degli artt. 70 e 71 del D. Lgs.81/08, appare evidente come la risoluzione delle problematiche legate alla sicurezza tramite una norma tecnica redatta su mandato della Comunità Europea sia difficilmente contestabile.
Opportunità e vantaggi
La verifica della rispondenza delle attrezzature di lavoro ai requisiti di sicurezza di legge (ex artt. 70 e 71 del D. Lgs.81/2008) costituisce l’adempimento principale del Datore di Lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Decreto individua sostanzialmente due classi di attrezzature: 1. attrezzature di lavoro costruite in presenza di direttive europee; 2. attrezzature messe a disposizione in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o realizzate antecedentemente al recepimento delle direttive comunitarie. Le prime devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza definiti dalle direttive europee, mentre le seconde ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.lgs. 81/08. Ad integrazione di quanto sopra, va evidenziato che la normativa tecnica ha sviluppato nel tempo molte norme relative alla sicurezza che sono “armonizzate”, ovvero “redatte su mandato della Comunità Europea”: in particolare, il rispetto delle cosiddette norme di tipo C (ovvero quelle norme tecniche che trattano dettagliatamente i requisiti di sicurezza per ogni particolare tipologia di macchina) è “presunzione” (ovvero garanzia) di conformità dei requisiti di sicurezza per l’attrezzatura in oggetto. Le analisi delle attrezzature di lavoro effettuate dallo Studio Sanitas sono eseguite sulla base delle indicazioni delle norme armonizzate relative alla specifica attrezzatura, il rispetto delle quali, oltre che costituire presunzione di conformità alla direttiva macchine, presenta un vantaggio innegabile: mentre le indicazioni di legge sono spesso generiche e lasciano troppa libera interpretazione a chi le deve applicare (e, per contro, anche a chi ne verifica l’applicazione in campo), le norme armonizzate sono più dettagliate e permettono l’applicazione di varie modalità alternative per rispettare i requisiti di sicurezza. Pertanto, va detto che l’adozione di una metodologia di analisi delle attrezzature di lavoro basata sulla verifica delle indicazioni delle norme armonizzate comporta da un lato la presunzione di conformità alle prescrizioni della direttiva comunitaria, dall’altro la possibilità di utilizzo di modalità differenti di protezione dai rischi (secondo la logica riduzione-difesa-avviso caratteristica della direttiva macchine), e soprattutto l’utilizzo di modalità di protezione normate e non scelte a discrezione. Implementando tale metodologia, lo Studio Sanitas produce la documentazione specifica per ogni attrezzatura (anche nella forma di perizia giurata) consistente nel Fascicolo Tecnico di analisi, nell’eventuale Piano di miglioramento/adeguamento riportante anche le azioni mitigative del rischio da mettere in atto nell’attesa della sua esecuzione, nel Manuale delle Istruzioni corredato da un Piano di controllo atto a mantenere nel tempo i livelli di sicurezza raggiunti, e nella Dichiarazione di rispondenza alla norma applicata, a firma di ingegnere abilitato alla professione, regolarmente iscritto all’albo professionale di pertinenza, con anzianità, qualifica e competenze come indicato dalle prescrizioni di legge. Tale dichiarazione protegge di fatto la posizione di responsabilità del datore di lavoro specie in caso di eventi infortunistici. La scelta adottata dallo Studio, oltre che ridurre il livello di rischio associato alle attrezzature (utilizzando le più recenti indicazioni fornite dallo stato dell’arte), consente al Datore di Lavoro la più solida garanzia di difesa a fronte di eventuali contestazioni od incidenti, in quanto avvalorata da documentazione (anche in forma di perizia asseverata a firma di ingegnere) con le indicazioni fornite esplicitamente dagli organi normativi su mandato della Comunità Europea.
Riferimenti Normativi:
A) Il Decreto Legislativo 81/08 Capo I, Art. 180
B) Norme Tecniche
– Valutazione del rischio derivante dell’esposizione dei lavoratori all’agente fisico: rumore (Valutazioni strumentali e stesura del rapporto di prova e valutazione, comprensivi di valutazione dell’efficacia dell’efficienza dei DPI uditivi).
– Predisposizione del programma di misure di riduzione dell’esposizione dei lavoratori al rumore denominato P.A.R.E. (Piano Aziendale di Riduzione dell’Esposizione al rumore).
– Valutazione del rischio derivante dell’esposizione dei lavoratori all’agente fisico: vibrazioni (Valutazioni strumentali e stesura del rapporto di prova e valutazione).
– Valutazione del rischio derivante dell’esposizione dei lavoratori all’agente fisico: radiazioni ottiche artificiali (Valutazioni strumentali e/o qualitative e stesura del rapporto di prova e valutazione).
– Valutazione del rischio derivante dell’esposizione dei lavoratori all’agente fisico: infrasuoni (Valutazioni qualitative e stesura del rapporto di prova e valutazione).
– Valutazione del rischio derivante dell’esposizione dei lavoratori all’agente fisico: ultrasuoni (Valutazioni qualitative e stesura del rapporto di prova e valutazione).
– Collaudo acustico di macchine o impianti (Valutazioni strumentali e stesura del rapporto di prova e valutazione).
– Determinazione della potenza acustica di macchine o impianti (Valutazioni strumentali e stesura del rapporto di prova e valutazione).
– Determinazione del confort acustico degli ambienti di lavoro (Valutazioni strumentali e stesura del rapporto di prova e valutazione).
– Progettazione preliminare di presidi di insonorizzazione per macchine e impianti.
– Determinazione delle caratteristiche acustiche degli ambienti di lavoro.
Normativa di riferimento:
Direttiva n. 2013/35/UE.
– Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs 81/08: prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dalla esposizione ai campi elettromagnetici.
– Norma Tecniche (tra cui CEI 211-6: “guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0Hz – 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana; CEI 42-7: “misura di campi elettrici a frequenza industriale” e 211-7 “guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 10kHz – 300GHz).
– Pubblicazioni e linee guida ISPESL e ICNIRP
– Acquisizione delle informazioni aziendali relative alle lavorazioni e agli impianti presenti nel sito aziendale.
– Sopralluogo da parte di ns. tecnico per verificare la completezza del censimento svolto dall’azienda ovvero per integrare lo stesso con le eventuali potenziali sorgenti che si ritiene debbano essere elencate nel documento di valutazione dei rischi da CEM.
– In esito alla fase 1, si intende condividere con i referenti aziendali un piano di misure strumentali con l’obiettivo di caratterizzare le situazioni di potenziale rischio.
– Le misure verranno svolte in modo mirato nelle situazioni meritorie di caratterizzazione, prevedendo, per condizioni “analoghe” l’effettuazione delle misure nelle condizioni ritenute (e giustificate) come potenzialmente più gravose.
n.b. Le misure verranno effettuate nel rispetto della norma CEI 211-6 (guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento alla esposizione umana) con gli impianti in normali condizioni di funzionamento e della norma CEI 211-7.
– Posto che la normativa definisce i limiti indipendentemente dai tempi espositivi l’obiettivo delle misure sarà la caratterizzazione delle sorgenti e la definizione delle distanza che garantiscono il rispetto dei limiti da parte dei lavoratori (inclusi quelli particolari come i portatori di apparecchi elettronici salvavita o protesi metalliche). Le misure saranno svolte con la metodologia del “picco ponderato”.
– In esito alle fasi 1 e 2 si predisporrà un documento di valutazione dei rischi per ogni sito in conformità al decreto legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e smi.
– Il documento farà riferimento sia ai limiti di cui al D.Lgs 81/08 e smi allegato XXXVI che quelli della nuova Direttiva n. 2013/35/UE.
– Il documento tratterà tutte le sorgenti potenzialmente presenti e definirà i valori di potenziale esposizione a CEM indicando, ove la normativa lo preveda, la necessità di interventi tecnico organizzativi e la esposizione di eventuale segnaletica di sicurezza da apporsi nei luoghi di lavoro.
– Il documento sarà firmato da tecnico professionista.